IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo; Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, recante «Norme sui passaporti»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identita' e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio»; Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identita' delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69» in cui si prevede che il CNIPA assuma la denominazione di DigitPA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Viste le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «Regole tecniche della Carta d'identita' elettronica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»; Ravvisata l'opportunita' di rilasciare al personale delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite che consenta anche l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Ravvisata la necessita' di fissare contenuti e regole tecniche uniformi; Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (di seguito: Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' al personale militare in attivita' di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.